Leggi e direttive Europee di riferimento per CHIUSURE AUTOMATICHE
Le Direttive europee (che devono essere recepite e trasformate in legge dagli stati membri) hanno lo scopo di regolare l'immissione del prodotti sul mercato.
Le Chiusure automatiche devono essere conformi alle seguenti Direttive:
1. Macchine
2. Bassa Tensione
3. Compatibilità elettromagnetica
Le Direttive Macchine, Bassa Tensione e Compatibilita Elettromagnetica devono essere citate nella Dichiarazione di Conformità.
ALCUNI CENNI SULLE LEGGI E DIRETTIVE
Nella tabella seguente sono riportate le Direttive e i relativi Decreti di recepimento del Governo Italiano:
Direttiva |
Decreti italiani di recepimento |
Macchine |
DPR n. 459 del 24/07/96 : Regolamento per la attuazione delle Direttive Macchine, concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relative alle Macchine. GU 209 del 06/09/96 |
Bassa Tensione |
D. Lgs 626/96 : Recepimento Direttiva 93/68/CE (di modifica della Direttiva Bassa Tensione, 73/23/CE vedi L. 18/10/77 n. 791 GU 293 del 14/12/96) |
Compatibilita |
D. Lgs 04/12/92 n. 476 : Recepimento Direttiva Compatibilita Elettromagnetica, 89/336/CE + 92/31/CE + 93/68/CE, annullato e sostituito poi da : |
LA DIRETTIVA MACCHINE compete al settore chiusure automatiche in quanto le chiusure automatiche sono state definite "macchine".
La Direttiva si applica alle macchine costruite o vendute per la prima volta in Italia dopo il 21 settembre 1996, alle macchine costruite o vendute per la prima volta in altri paesi europei dopo il primo gennaio 1995, alle macchine modificate dopo il 21 settembre 1996.
Quali sono gli obblighi che derivano dalla Direttiva Macchine ?
1. la progettazione sicura e documentata (fascicolo tecnico) del prodotto
2. la redazione del libretto istruzioni ed avvertenze,
3. la redazione delle informazioni per la manutenzione,
4. la dichiarazione di conformità alle Direttive applicabili e
5. la marcatura CE.
La DIRETTIVA BASSA TENSIONE compete al settore chiusure se sono presenti circuiti elettrici. Per Bassa Tensione si intendono i circuiti in c.a. tra 50 Volt e 1.000 Volt ed in c.c. tra 75 Volt e 1.500 Volt.
Non si applica per ambienti con pericolo di esplosione, per ambienti radiologici e ad uso clinico, per le parti elettriche di ascensori e montacarichi, per gli equipaggiamento elettrici specifici per mezzi di trasporto (navi, aerei, treni, automobili)
La DIRETTIVA COMPATIBILITA ELETTROMAGNETICA si applica ad ogni apparecchio in grado di generare perturbazioni elettromagnetiche o di esserne influenzato.
Richiede che le emissioni elettromagnetiche prodotte dal prodotto in oggetto non interferiscano con il regolare funzionamento degli apparecchi radio e di telecomunicazioni presenti in prossimità e che il prodotto in oggetto non venga influenzato con pericolo nelle proprie funzioni in presenza di perturbazioni elettromagnetiche prevedibili.