Direttive e leggi

Aggiornati e scopri tutta la normativa in vigore relativa al mondo delle aperture automatiche.

Direttive e leggi

Le Direttive Europee e la normativa vigente in materia di aperture automatiche

Le Direttive emanate dalla Comunità Europea in materia di ingressi automatici sono volte a regolare l’introduzione sul mercato di prodotti che puntano all’eccellenza qualitativa ed al rispetto della normativa sulla sicurezza. La normativa emanata dalla CE deve essere recepita dai singoli stati membri, i quali hanno il compito di tramutarla in legge. Le aperture automatiche devono essere conformi alle:

  1. Direttive sulle macchine
  2. Direttive sulla bassa tensione
  3. Direttive sulla compatibilità elettromagnetica

 

Tutte le Dichiarazioni di Conformità che accompagnano i singoli prodotti devono contenere una citazione alle Direttive Macchine, Bassa Tensione e Compatibilità Elettromagnetica.

Automacenter

Leggi e direttive: alcuni cenni

Il Governo italiano ha recepito le Direttive Europee nei seguenti Decreti Legge:

 
Direttiva Decreti italiani di recepimento

Macchine

EN 16005*

89/392/CEE**

91/368/CEE

93/44/CEE

93/68/CEE

98/37/CE

DPR n. 459 del 24/07/96: Regolamentazione per l’attuazione delle Direttive Macchine, che avvicina l’Italia alle legislazioni degli altri Stati Membri.

GU 209 del 06/09/96

Bassa Tensione

73/23/CEE

93/68/CEE

D.lgs. 626/96: Recepimento della Direttiva 93/68/CEE (di modifica della Direttiva Bassa Tensione, 73/23/CEE vedi L. 18/10/77 n. 791 GU 293 del 14/12/96)

Compatibilità

elettromagnetica

89/336/CEE

92/31/CEE

93/68/CEE

D. Lgs 04/12/92 n. 476 : Recepimento Direttiva Compatibilità Elettromagnetica, 89/336/CEE + 92/31/CEE + 93/68/CEE, annullato e sostituito poi da :

D.lgs. 12/11/96 n. 615 attraverso il quale si è voluto attuare la Direttiva EMC, attraverso l’incorporazione di tutte le norme in materia (la marcatura CE della Direttiva 93/68/CEE)

*EN 16005 – La sicurezza in uso delle porte automatiche

La nuova normativa europea EN 16005, in vigore da aprile 2013, definisce i rischi ed i livelli minimi accettabili di sicurezza per tutte le tipologie di porte automatiche pedonali a movimento orizzontale: porte a battente, porte scorrevoli, porte salva-spazio e porte girevoli.
La norma stabilisce che la manutenzione ordinaria deve essere obbligatoriamente effettuata per garantire il funzionamento sicuro, l’affidabilità a lungo termine e l’efficienza di lavoro dell’ingresso pedonale automatizzato (compresi i dispositivi di protezione e i sistemi di sicurezza). L’ingresso deve essere regolarmente controllato e ispezionato come da specifiche del produttore. Il Registro di Manutenzione (obbligatorio) deve riportare la frequenza degli interventi.

Le istruzioni di manutenzione (contenute nel manuale utente) devono informare il proprietario circa l’importanza della registrazione di ogni operazione di manutenzione e dare semplici istruzioni generali per controlli che possono essere effettuati dai proprietari, senza alcuna specifica competenza, mettendo in evidenza che tutte le altre operazioni devono essere svolte dal professionista e la periodicita’ delle manutenzioni obbligatorie prevista in base all’uso.
Automacenter offre pacchetti personalizzati per effettuare periodicamente la manutenzione delle vostre porte automatiche.
Non correte rischi inutili. Le porte automatiche sono macchine e sono soggette ad usura, controllare le porte automatiche significa risparmiare soldi e non mettere in pericolo la vita delle persone che transitano dai vostri accessi automatici.

**Direttiva Macchine (89/392/CEE)

Le chiusure automatizzate (commerciali, civili, industriali e pedonali) devono, per decisione della Commissione dell’Unione Europea, rispondere alla Direttiva Macchine (89/392/CEE)Per macchina il DPR 459/96 definisce un insieme di pezzi, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro e mossi da energia non dipendente dall’azione dell’uomo quale motori, energia di gravità, molle, ecc. Obblighi derivanti dall’utilizzo di macchine: marcatura CE, libretto uso e manutenzione, valutazione dei rischi.

Affidatevi a noi per la stesura di una diagnosi tecnica e di sicurezza su tutte le vostre porte automatiche e tagliafuoco per verificare che sia tutto secondo quanto previsto dalle normative in materia.

Decreto Legislativo EN 81/2008 e s.m.i.

Il Decreto Legislativo EN 81/2008 e s.m.i. sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, obbliga a fare manutenzione a impianti, macchine, dispositivi di sicurezza ecc. introducendo il concetto di regolarità (art. 15.c). Inoltre il 626/94 impone l’immediata eliminazione dei difetti e dei fuori uso che possano in qualche modo pregiudicare la sicurezza (art. 15.z).

Proponiamo varie forme di contratti per un’assistenza costante e preventiva ai vostri impianti, non dovete preoccuparvi voi di controllare che sia tutto secondo normativa, ci pensiamo direttamente noi!
Per danni imprevisti i nostri tecnici sono a disposizione per una manutenzione rapida e sicura.

DPR 37/98 del 12.1.98 (art. 5)

Il DPR 37/98 del 12.1.98 (art. 5) cita testualmente: gli Enti e i Privati responsabili di attività soggette a controlli di prevenzione incendi, hanno l’obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi e di effettuare verifiche di controllo e manutenzione (art. 5.1). I controlli, le verifiche e gli interventi di manutenzione devono essere annotati su apposito registro che deve essere reso disponibile ai controlli (art. 5.2).

Vi offriamo un contratto di assistenza programmata preventiva sui vostri impianti di cancelli e porte automatiche. Tutte le manutenzioni vengono riportate sull’apposito registro.

Decreto Ministeriale 10 marzo ‘98

Il Decreto Ministeriale 10 marzo ‘98 dispone che tutte le porte sulle vie di fuga, le porte tagliafuoco e quelle munite di dispositivi di chiusura automatici, devono essere regolarmente controllate affinché operino in perfetto stato di efficienza (all.6.3.). L’attività periodica di controllo e la manutenzione devono essere effettuate da personale competente e qualificato.

I nostri tecnici sono sempre aggiornati ed addestrati secondo le normative vigenti, per garantire ai nostri clienti interventi efficienti, sicuri e qualificati.

Direttiva Macchine, quali sono gli obblighi?

La Direttiva Macchine compete al settore chiusure automatiche perché quest’ultime sono state definite “Macchine”. La Direttiva si riferisce a tutte le macchine prodotte o commercializzate in Italia per la prima volta dopo il 21 settembre 1996, ma anche alle macchine prodotte o vendute per la prima volta nei paesi europei a partire dal 1° gennaio 1995, sino alle macchine che hanno subito qualche modifica dopo il 21 settembre 1996.

 

Fra gli obblighi previsti dalla legge contenuti all’interno della Direttiva Macchine troviamo:

  1. La progettazione del prodotto in maniera sicura e ben documentata da un fascicolo tecnico;
  2. La produzione di un libretto d’istruzioni con relative avvertenze;
  3. L’inclusione di un fascicolo o un capitolo che fornisca le informazioni necessarie alla manutenzione;
  4. La Dichiarazione di Conformità alle direttive europee;
  5. La presenza del marchio CE.

Direttiva Bassa Tensione: applicazione e limiti

La Direttiva sulla Bassa Tensione interessa il settore chiusure se sono presenti al loro interno circuiti elettrici. I circuiti dichiarati come a Bassa Tensione sono tutti i circuiti compresi con c.a. tra 50 Volt e 1.000 Volt e con c.c. compresa tra 75 Volt e 1.500 Volt.

La direttiva non si applica per ambienti in cui vige un pericolo di esplosione, per gli ambienti ad uso medico o radiologico, per la componentistica elettrica di ascensori o montacarichi, e per gli equipaggiamenti a corrente elettrica peculiari per grandi mezzi di trasporto quali navi, camion, treni, autovetture o aerei.

Principi e requisiti della Direttiva sulla Compatibilità Elettromagnetica

La Direttiva sulla Compatibilità Elettromagnetica deve essere applicata e rispettata in tutti i casi in cui ci si trova dinanzi a strumentazioni in grado di generare un campo elettromagnetico o di subirne gli effetti.

La Direttiva CE sulla Compatibilità Elettromagnetica stabilisce che ogni prodotto capace di dar vita a perturbazioni elettromagnetiche non deve interferire in alcun modo sul funzionamento ottimale e naturale di qualsiasi apparecchio di telecomunicazioni presente in sua prossimità, e che a sua volta il prodotto in esame sia costruito in modo da non poter essere influenzato, procurando rischi per la sicurezza dei suoi utilizzatori, da perturbazioni esterne riconosciute e prevedibili.